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C. 27/12/2002-Considerata la necessitā di dover disporre interventi urgenti per il monitoraggio ambientale e radar nel territorio della provincia di Catania interessato dall'eruzione del vulcano Etna e dagli eventi sismici concernenti la medesima area, nonchč ulteriori misure per fronteggiare i predetti fenomeni eruttivi; -Ritenuta, altresi, la necessitā ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile; - Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale le iniziative in materia di rischio idrogeologico, nonchč disporre specifiche misure in relazione alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e relativamente agli interventi sismici che hanno interessato le regioni Molise e Puglia; -Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di assicurare un compiuto monitoraggio ambientale e radar nel territorio della provincia di Catania interessato dall'eruzione del vulcano Etna, č costituito un comitato tecnico scientifico, avente sede presso l'ufficio territoriale di Governo prefettura di Catania, composto da esperti aventi specifica professionalitā nella materia, con compiti di consulenza e supporto al commissario delegato per le attivitā di competenza. Per le medesime finalitā, il Dipartimento della protezione civile č autorizzato all'acquisizione urgente, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8, di un radar dedicato agli eventi vulcanici con oneri a carico del fondo della protezione civile. 2. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidro-pluviometrico, le residue risorse finanziarie, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, di cui alle autorizzazioni di spesa indicate nell'art. 2, comma 7, e, nell'art. 8, comma 3, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 e indicate nell'art. 1, comma 6, del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, in deroga alle norme di contabilitā e bilancio dello Stato sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione al fondo della protezione civile. 3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per le finalitā di cui al comma 2 e con le risorse finanziarie ivi previste, provvede agli adempimenti connessi alle procedure di spesa, utilizzando, inoltre, le risorse finanziarie, non impegnate alla data del 31 dicembre 2002, iscritte nel centro di responsabilitā 11 "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti al funzionamento ed al potenziamento del servizio idrografico e mareografico nazionale. A tal 4. I dirigenti degli uffici compartimentali trasferiti alle regioni, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, ove non giā sostituiti da un dirigente regionale, sono nominati commissari delegati, quali ordinatori primari, per l'espletamento degli adempimenti connessi alle procedure di spesa sui fondi assegnati ai sensi della Legge n. 908/1960, e quali funzionari delegati, ordinatore secondario, sulle aperture di credito, gli stessi procedono anche al compimento di tutte le attivitā relative al trasferimento dei fondi ancora presenti in bilancio alla data del 31 dicembre 2002. Per l'amministrazione delle relative risorse finanziarie č autorizzata, in deroga alle vigenti norme, l'apertura di apposite contabilitā speciali, all'uopo istituite, e intestate ai medesimi commissari e funzionari delegati, sulle quali affluiscono le risorse finanziarie a qualsiasi titolo assegnate. I medesimi dirigenti provvedono, inoltre, all'attivazione delle procedure di trasferimento dei beni mobili e immobili all'ufficio competente della regione subentrante. 5. Gli uffici compartimentali con i quali č stato stipulato entro il 1 ottobre 2002, l'accordo interregionale per la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, trasferite alle regioni ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, provvedono all'attivazione delle procedure di trasferimento dei beni mobili e immobili all'ufficio competente della regione subentrante. Il funzionario delegato provvede al pagamento dei corrispettivi relativi ad impegni di spesa assunti precedentemente al 1 ottobre 2002 e degli oneri relativi ai contratti di manutenzione e potenziamento delle reti di telerilevamento di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, attivati prima di tale data, ad esclusione delle risorse finanziarie da assegnare alle regioni ai sensi dell'art. 4. 6. Al fine di assicurare la pių efficace azione di previsione e prevenzione nel perseguimento dell'obiettivo di garantire l'incolumitā pubblica e privata dalle conseguenze dell'insorgenza di eventi calamitosi di natura idrogeologica, e per, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e previa intesa tra le amministrazioni interessate da conseguirsi entro lo stesso termine, le apparecchiature, i ponti ripetitori, le eventuali strutture connesse, le unitā idrometereologiche di monitoraggio in telemisura, nonchč le relative frequenze di trasmissione necessarie per l'espletamento delle funzioni trasferite, e giā in gestione al Magistrato delle acque di Venezia e al servizio idrografico e mareografico di Venezia, possono essere assegnate per quanto di rispettiva competenza alla regione Veneto ed alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; per quanto attiene alle frequenze di trasmissione, le suddette amministrazioni regionali e la provincia autonoma di Trento nonchč le altre amministrazioni interessate disciplineranno, con separata intesa, l'utilizzo delle frequenze medesime. Art. 2. 1. Al fine di accelerare il programma di realizzazione dei centri funzionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1998, il Presidente della regione Basilicata provvede, con ogni urgenza, all'individuazione dell'affidatario, anche mediante affidamento diretto a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 8 della presente ordinanza. 2. Per le medesime finalitā, il Dipartimento della protezione civile provvede ad istituire un tavolo tecnico, con funzione di supporto e di indirizzo per l'ottimizzazione delle strutture dei centri funzionali e per il funzionamento del piano radar nazionale. 3. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, č sostituito dal seguente: "2. Le modalitā di attuazione, integrazione ed interconnessione degli interventi di cui al comma precedente, sono definite sulla base di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente della regione Basilicata, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e dal Dipartimento della protezione civile". 4. Il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della regione Basilicata, al fine di realizzare il centro funzionale presso l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici stipula una convenzione con la medesima agenzia ai sensi dell'art.2, comma 2, del Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401. 5. Gli oneri relativi alla realizzazione del centro funzionale di cui al comma 4 sono posti a carico delle disponibilitā finanziarie giā previste nel piano complessivo della regione Basilicata. 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede alla definizione delle strutture organizzative necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei centri funzionali regionali e dei centri radar regionali, sulla base di apposite proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome interessate, ai fini della successiva costituzione da parte delle stesse regioni e province autonome. Per le medesime finalitā, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, a definire il quadro esigenziale inerente alla dotazione del personale da assegnare alle predette strutture, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8. 2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per le attivitā di pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, nonchč in relazione alla necessitā di attivare il centro funzionale dipartimentale ed il centro primario del piano radar nazionale, definisce il quadro esigenziale del personale, anche in deroga alla normativa indicata all'art. 8. 3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il proprio centro funzionale dipartimentale e per il centro primario del piano radar nazionale, nonchč le regioni e le province autonome di cui al comma 1, per le medesime finalitā, possono, altresė, avvalersi di personale civile e militare delle amministrazioni e degli enti pubblici, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilitā, nonchč a quella specificamente prevista per il personale militare. L'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e province autonome, avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. Il Dipartimento della protezione civile, per l'anno 2003, concorre agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute o da sostenersi e comunque per un importo complessivo, a carico del fondo della protezione civile, di Euro 800.000,00. 5. Per le medesime finalitā di cui al comma 1 ed al fine di garantire il regolare espletamento, senza soluzioni di continuitā, del servizio di preannuncio ed allarme dei fenomeni idrogeologici di particolare rilevanza, da parte del centro funzionale meteoidrogeologico per la Calabria, il termine indicato nell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002 č differito al 28 febbraio 2003. Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile per il tramite del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2, concorre alla spesa, nel limite massimo di cui al comma 3 del presente articolo, per la realizzazione delle reti di rilevamento e di sorveglianza pluvioidrometrica dei centri funzionali regionali e per la ottimizzazione funzionale di quelle giā esistenti, che svolgono compiti di coordinamento delle esigenze regionali. I progetti relativi saranno resi esecutivi di concerto con le Regioni interessate, che individueranno l'ente attuatore e provvederanno all'esecuzione degli interventi. 2. Il Dipartimento della protezione civile per il tramite del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'art. 2, concorre alla spesa, nel limite massimo di cui al comma 3 del presente articolo, dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di rilevamento e sorveglianza pluvio-idrometrica, onnicomprensivi della duplicazione dei centri di elaborazione dati e dei ripetitori, nonchč per l'intervento immediato per la sostituzione delle componenti avariate o danneggiate. 3. I relativi oneri nel limite massimo complessivo di 3.000.000,00 di euro sono posti a carico del fondo della protezione civile. Art. 5. 1. In relazione alla somma urgenza connessa alla realizzazione del Piano radar nazionale di cui Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, il Dipartimento della protezione civile, a seguito dell'espletamento della procedura di gara in atto, provvede, in relazione alle procedure autorizzative ed ai relativi espropri, anche in deroga alla normativa indicata all'art. 8 e con le residue risorse finanziarie di cui alla stessa Legge. |
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